La circolare entra in vigore per le prenotazioni registrate dal giorno 13/03/2017 e per le operazioni previste successivamente a detta data secondo l’eventuale calendario di sedute già programmate.
In particolare vengono analizzati:
- Metodologia di svolgimento delle prove
Al fine di garantire l’uniformità dei controlli del parco circolante a livello nazionale e nel rispetto prevalente della sicurezza della circolazione stradale, si stabilisce che le operazioni di revisione devono essere svolte secondo i principi enunciati nell’Allegato 1 che fa parte che costituisce il testo di riferimento per gli operatori.
Detta tabella è suddivisa in tre colonne ovvero elemento da controllare, metodo, motivazione di esito non regolare. - Nastro operativo
Sulla base dell’esperienza acquisita e nel rispetto delle tempistiche stabilite, il MIT indica che la durata minima che consenta di effettuare i controlli previsti dalle norme in sede di revisione di un veicolo possa essere così stabilità:
– Autobus 30 minuti
– Autoveicoli > 3,5 t 20 minuti
– Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t 15 minuti
– Autoveicoli > 3,5 t, + ADR (DTT306) 30 minuti
– Rimorchi/semirimorchi > 3,5 t + ADR (DTT306) 30 minuti
- Attività di supporto
Il MIT richiama la circolare prot. 858 RU del 01/04/2015 e la nota prot. 1113 del 13/05/2015, prevedono, qualora possibile, la presenza, durante lo svolgimento delle operazioni di revisione, di personale di “supporto” al funzionario tecnico:“Il personale di supporto, ove comandato, è chiamato ad effettuare i controlli strumentali utilizzando il prova fari, l’ opacimetro, l’analizzatore e il fonometro e deve consegnare al tecnico i referti delle prove strumentali firmate, quando possibile, da allegare al mod. TT2100, in alternativa quando lo strumento non è dotato di stampante o temporaneamente non utilizzabile, annoterà soltanto sul mod. TT2100 gli esiti dei controlli effettuati”
Il modello citato e le stampe delle prove, debitamente datate e firmate, dovranno essere, in tutti i casi consegnati al funzionario tecnico per la valutazione finale essendo lo stesso responsabile del procedimento.
- Revisione autobus
come modifica di quanto previsto dalla Circolare prot. 2405 del 21/07/2014, il MIT stabilisce che la revisione degli autobus possa essere effettuata, oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla citata circolare, anche presso tutte le sedi appartenenti all’Ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta.
- Nuovo modello TT 2100
Al fine di rendere operative le procedure introdotte si ritiene necessario modificare l’attuale modello TT 2100 e integrarlo, sul retro, con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati.
Integra la circolare una corposa serie di allegati che integrano e completano le disposizioni riepilogate:
- Allegato 1: note di riepilogo schematico dei controlli tecnici obbligatori da effettuare sui veicoli , anche con i contenuti dell’allegato II del D.M. 13 ottobre 2011 di recepimento della Direttiva Europea n. 2010/48/UE. Detta tabella è suddivisa in tre colonne ovvero elemento da controllare, metodo, motivazione di esito non regolare.
- Allegato 2: tabella che suddivide i controlli che devono essere effettuati durante l’operazione di revisione in:
– Controlli strumentali (colonna A)
– Controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B)
– Controlli visivi espliciti non ricompresi nei controlli strumentali (colonna C)
– Controllo visivi con mano d’opera effettuabili solo da officina (colonna D)
Dall’esame di detta tabella sono pertanto da ritenersi assolti e conformi i controlli riportati nella colonna B quando il controllo strumentale riportato in colonna A ha dato esito positivo.
I controlli visivi ricompresi nella colonna C devono essere effettuati dall’operatore durante le revisioni.
Nella colonna D sono invece riportati i controlli visivi con mano d’opera che non possono essere svolti dagli operatori durante l’attività di revisione perché il controllo degli stessi presuppone lo smontaggio di alcune parti del veicolo in contrasto con quanto riportato dalla direttiva 2010/48/UE o l’utilizzo di attrezzatura specifica non presente in sede di revisione. Tali controlli sono stati espressamente esplicitati nell’Allegato 3 per una più rapida utilizzazione.
La verifica di detti elementi sarà pertanto effettuata dall’officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul veicolo e sarà opportunamente certificata dalla stessa sul retro del nuovo modello TT2100.
Gli allegati 2 e 3 non riportano i controlli NON obbligatori contrassegnati dal simbolo (X)/(XX) indicati nell’allegato 1.
- Allegato 3: questo allegato esplicita direttamente tutti i controlli previsti dall’all. 2 colonna D (Controllo visivi con mano d’opera effettuabili solo da officina) per una più rapida utilizzazione, ovvero i controlli visivi con mano d’opera che non possono essere svolti dagli operatori durante l’attività di revisione perché il controllo degli stessi presuppone lo smontaggio di alcune parti del veicolo in contrasto con quanto riportato dalla direttiva 2010/48/UE o l’utilizzo di attrezzatura specifica non presente in sede di revisione (Impianto di frenatura – Sterzo – Visibilità – Luci, riflettori e circuito elettrico – Assi, ruote, pneumatici e sospensioni – Telaio ed elementi fissati al telaio – Altri equipaggiamenti)
- Allegato 4: riporta il modulo richiesta di effettuare revisione – Nuovo modello TT 2100. Il modello, sulla parte anteriore contiene:
– i dati ricavati dal sistema informatico di questa Amministrazione a seguito di specifica richiesta (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla
circolazione) ;
– i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze;
– l’esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l’indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate.
Sul retro del modello, stampato informaticamente, sono presenti le assunzioni di responsabilità che dovranno essere debitamente compilate e firmate.
Si specifica che nel caso di trasporto cose si dovrà dichiarare l’iscrizione Albo/REN o licenza conto proprio mentre nel caso di trasporto persone l’iscrizione REN o autorizzazione conto proprio,
secondo il caso.
Consulta il testo della Circolare prot. 4791/2017 e gli allegati
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