Secondo l’accusa la soglia di tolleranza dell’etilometro non doveva essere applicata dal Giudice come valore per valutare se il limite dettato dall’art 186 c.d.s. sia stato o meno superato. Infatti «quella soglia di tolleranza è intrinseca nell’apparecchiatura all’atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento: di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell’apparecchio».
La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dell’accusa da cui deriva che il risultato delle prove etilometriche tiene già conto degli errori massimi tollerati al fine dell’omologazione dell’apparecchio e delle successive revisioni.
Per questi motivi la Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
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