Un comune pone un quesito su talune tipologie di acquisto beni e apparecchiature e la loro riconducibilità in via interpretativa all’espressione “acquisto di … mezzi e attrezzature del Corpo di polizia municipale”, di cui all’art. 208, comma 4 let. b), tra le quali l’acquisto del vestiario per il personale di polizia municipale.
La Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per le Marche 18/11/2013 n. 73 ) precisa che pur ritenendo astrattamente riconducibili alla disposizione normativa le voci di spesa indicate dall’Amm.ne, evidenzia la necessaria finalizzazione delle stesse al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, come espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 208 del codice della strada.
Tale nesso induce a considerare l’“acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature” in maniera alquanto restrittiva, essendo necessario focalizzare l’attenzione non solo sulla loro utilizzazione in concreto per “il controllo e accertamento delle violazioni”, rispetto alla quale occorre un legame diretto della spesa che si va a sostenere, ma anche ed unicamente in termini di potenziamento della stesso controllo rispetto alle attività ordinariamente svolte.
Detto requisito peraltro, a parere dal collegio, è da intendersi in un’ottica non solo quantitativa, ma anche qualitativa, tesa ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività svolta, ferma la doverosa congruità tra costi sostenuti e miglioramento effettivamente conseguito.
Infine, laddove la spesa abbia carattere generale, la sua ammissibilità deve essere limitata alla quota di pertinenza dell’attività.
Entro i limiti indicati le voci di spesa elencate dall’amm.ne possono essere utilizzate ai sensi dell’art. 208 cod. str.”
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