L’art. 208 comma 4 lett. b) c.d.s., ha previsto che la quota spettante agli enti, in misura non inferiore ad un quarto di detti proventi (1/4 del 50 per cento) sia destinata “…al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..”.
La Corte dei Conti , Sezione Controllo Regione Sicilia, afferma quindi che possono rientrare de plano nella nozione di “attrezzature”: divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili.
Il concetto di “attrezzatura” infatti, comprende tutto quanto costituisca “dotazione strumentale” dei vigili urbani che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto – ragionevolmente e logicamente – ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno.
Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b), il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.
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