La Sentenza n. 189, depositata il 16 gennaio 2012, del TAR Campania Sezione Terza ha stabilito che, se il Comune non ha sottoposto la zona del territorio a tutela, e, quindi non ha programmato l’apertura di nuovi bar e ristoranti, per iniziare una nuova attività di somministrazione è sufficiente presentare allo sportello unico attività produttive – SUAP – una “mera segnalazione dell’interessato di inizio attività (c.d. SCIA) ”.
Il Decreto Legislativo 6 Agosto 2012 n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” ribadisce che l’autorizzazione permane tassativamente ed esclusivamente nelle sole zone vincolate secondo i principi innanzi evidenziati : negli altri casi, sarà generalizzato e obbligatorio il ricorso alla Scia.
La sentenza della terza sezione del T.A.R. Veneto n. 134 del 5 febbraio 2013 risulta particolarmente interessante, perché affronta la tematica della programmazione comunale dell’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito dell’entrata in vigor
e del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante l’ “Attuazione della direttiva europea 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il TAR ha ritenuto che le limitazioni alle nuove aperture in una ben delimitata area del centro storico siano conformi alle previsioni del D.Lgs. 59/2010 e costituiscano esercizio di potere discrezionale ispirato ai canoni di ragionevolezza e logicità.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento