È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto-legge 14/2017 in materia di sicurezza urbana di cui avevamo già dato notizia negli ultimi giorni (a questo link la prima analisi della bozza di testo).
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Sicurezza urbana: le novità introdotte dal decreto
Il testo conferma quanto anticipato:
- rafforzato il potere dei sindaci;
- introdotte sanzioni ai danni di chi impedisce l’accesso a infrastrutture correlate al trasporto pubblico, ma anche a aree sensibili sottoposte a misure di tutela (parchi, musei e luoghi di cultura in generale);
- previsto il daspo cittadino per prevenire lo spaccio di stupefacenti.
Provvedimento di allontanamento dai luoghi sensibili
L’articolo 9 introduce la sanzione dai 100 ai 300 euro per chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità alle aree di cui al punto 2. Oltre a ciò al trasgressore verrà ordinato l’allontanamento dal luogo di commissione dei fatti. L’ordine, messo per iscritto dall’organo accertatore, avrà durata di quarantottore ore e la sua violazione comporterà il pagamento della medesima sanzione dai 100 ai 300 euro, raddoppiata.
In caso di reiterazione della condotta criminosa è previsto l’intervento diretto del questore, il quale può disporre il divieto di accesso a una o più di queste aree sensibili per un periodo massimo di sei mesi. Ancora, se il soggetto a cui è rivolto il divieto ha subito condanne negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio, la durata sarà fra i sei mesi e i due anni.
I proventi così raccolti andranno a finanziare iniziative di tutela del decoro urbano.
Daspo dai locali pubblici in caso di condanne per spaccio
Un simile provvedimento di allontanamento è previsto anche per chi sia stato condannato per vendita di sostanze stupefacenti all’interno o nei pressi di bar, pub, ristoranti e locali aperti al pubblico in generale. Nei confronti di questi soggetti sarà possibile attuare ulteriori misure:
- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
Per la violazione di questo divieto è prevista una sanzione dai 10mila ai 40mila euro.
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