La mancanza dei titoli abilitativi costituisce violazione :
– all’art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sanzionata dall’art. 666, comma 1, del codice penale come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con sanzione pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.
Per tale violazione non è consentito il pagamento in misura ridotta, è prevista la cessazione dell’attività abusiva e qualora l’attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni, ai sensi dell’art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, i proventi sono devoluti allo Stato e l’Autorità competente è il Sindaco.
– all’art. 681 del codice penale in relazione all’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 ai sensi dell’art. 681, comma 1, del codice penale, l’oblazione non è ammessa, è prevista la cessazione dell’attività adottata dal Sindaco con propria ordinanza, l’Autorità competente è il tribunale ordinario.
Il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 1923 del 10 dicembre 2012, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un circolo privato che si opponeva al provvedimento del Comune di competenza che “ha ritenuto necessario, dapprima diffidare il circolo stesso dal consentire l’accesso ai propri locali a più di cento soci contemporaneamente e poi subordinare la concessione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento, dato il numero dei soci superiore a cento, all’acquisizione del necessario parere ex art. 80 del DPR 773/1931”.
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