In tema di pubblicità sulle strade, l’articolo 23, comma 13-quater, codice della strada, ha introdotto una specifica procedura operativa nel caso di installazione di mezzi pubblicitari non regolarmente autorizzati, su suolo privato:
In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e’ collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455,00 a euro 17.823,00.; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e’ soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione…
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