Art. 23 C.d.S: responsabilità spartita fra società committente e commissionaria
In materia di violazioni all’art. 23 del C.d.S. (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”), tra il committente la pubblicità e la società che la realizza esiste un rapporto di solidarietà per la violazione
La Corte di Cassazione ricorda che la società committente della campagna pubblicitaria è solidalmente responsabile con la società che esegue i lavori.
Il sistema del Codice della Strada è infatti caratterizzato dal principio generale di solidarietà e l’orientamento costante della giurisprudenza ha affermato la responsabilità solidale del committente e dell’autore della trasgressione in virtù del documentato rapporto contrattuale.
Essendo in questo caso provata la collocazione di due cartelloni pubblicitari reclamizzanti attività riconducibili alla intimata, il principio di causalità determina la responsabilità solidale. I giudici accolgono quindi il ricorso.
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