PUBBLICITA’ SULLE STRADE
Una società mantiene abusivamente sulle strade provinciali impianti pubblicitari divenuti illegittimi in quanto privi di autorizzazione.

17 Febbraio 2016
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La Provincia eleva una serie di verbali di contestazione di violazione amministrativa, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto alla irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria e della conseguente sanzione accessoria della rimozione coatta con addebito delle spese (art. 23, comma 13-bis, c.d.s.).

In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva istallazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/1981, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria. Ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.

Vedi il testo della sentenza

 

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