Nella pratica operativa sorgono problemi quando il modulo di comunicazione dei dati dell’effettivo conducente viene presentato alla polizia stradale da un soggetto diverso dall’effettivo proprietario. Se infatti l’obbligato in solido indica come effettivo trasgressore un soggetto terzo verrà notificato nuovamente il verbale anche a questi. Ma se l’autista che si presenta in polizia per la delazione tempestiva non compare in nessun verbale nascono delle complessità che per il ministero vanno risolti nell’ottica del minor appesantimento burocratico. In effetti in questo caso non è opportuno notificare concretamente il verbale al delatore volontario. Basterà usare il nuovo modello di comunicazione dei dati messo a disposizione del Viminale evidenziando che il sottoscrittore della delazione volontaria ha preso piena visione della multa. E che dal momento dell’invio della comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore per il delatore volontario adeguatamente informato ripartiranno i termini per il pagamento in misura ridotta e scontata. Ovvero per la presentazione di un ricorso. Ma solo se il verbale iniziale non è già stato pagato dal proprietario che per primo è stato informato della multa con la notifica e ha voluto assicurarsi che la stessa non aumentasse. In questo caso il primo procedimento si considera chiuso e non può più essere messo in discussione. Ma resta sempre necessaria la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente.
STEFANO MANZELLI
Selezione di articoli tratti dai principali quotidiani nazionali – Servizio in collaborazione con Mimesi srl
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