farsi sorprendere dalle forze di polizia.
La minaccia e violenza, pertanto, non avviene per farsi consegnare la refurtiva, ma per assicurarsi la fuga.
Già il Tribunale riteneva sussistere il reato di rapina impropria richiamando Cassazione Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, secondo la quale “è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della res altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi la fuga”.
Il condannato propone appello, sostenendo a propria difesa che “il tentativo di rapina impropria sarebbe ipotizzabile solo quando la sottrazione della cosa si sia realizzata, dovendosi invece ritenere integrato il tentativo di furto, in concorso con altro reato contro la persona, quale minaccia o percosse, in mancanza di detto presupposto.”
Di parere opposto, confermando pertanto la condanna in primo grado, la Corte di Cassazione penale SS.UU. 12.09.2012 n. 34952, che, a fondamento della propria interpretazione, a sezioni unite, precisa che …(omissis)… Il delitto di rapina, infatti, sia nella forma propria che in quella impropria, costituisce un tipico delitto di evento, suscettibile come tale di arrestarsi allo stadio del tentativo, qualora la sottrazione non si verifichi. Pertanto allorchè un tentativo di furto sfoci, come nel caso di specie, in violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l’impunità, una valutazione sistematica impone di concludere che, anche in caso di mancato conseguimento della sottrazione del bene altrui, sia stata messa in atto una rapina impropria incompiuta e quindi un tentativo di rapina impropria …(omissis)…
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