La sentenza in commento richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati concernenti l’edilizia e l’urbanistica, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre la fattispecie in questione configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 l. n. 689/1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
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