Nel caso di reato di guida in stato di ebbrezza con alcolemia non superiore a 0,8 g/l, la depenalizzazione dell’illecito intervenuta nel frattempo non solo impedisce di applicare la pena, ma anche di rimettere l’applicazione della nuova sanzione amministrativa all’autorità competente, stante l’irretroattività delle sanzioni amministrative.
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