Il Comando svolge a rotazione controlli sul rispetto dei limiti di velocità mediante autovelox collocato all’interno di box, che rappresentano un postazione visibile, in quanto di colore arancione con sovrimpresso il simbolo dell’agente di polizia locale, presegnalata con segnaletica verticale fissa posta a circa 80 mt dalla postazione.
La postazione è presidiata in prossimità da pattuglia a bordo di veicolo di servizio che munita di tablet visualizza i veicoli in transito e le loro velocità. Non si attua contestazione immediata in quanto la visualizzazione della velocità avviene quando il veicolo è già transitato.
Nei verbali redatti e stampati in ufficio sulla base delle foto scattate e scaricate da altro agente addetto all’ufficio verbali, è corretto indicare gli agenti presenti in loco al momento della rilevazione come agenti accertatori, dato che al momento del transito dei veicoli visualizzano la velocità rilevata dall’apparecchiatura? É sufficiente nel verbale indicare che la postazione è ben visibile o bisogna specificare perché risulta visibile? È necessario indicare nel verbale che l’autovelox si trova all’interno del box? È necessario indicare la Kilometrica in cui si trova la postazione o è sufficiente indicare il numero civico all’altezza del quale si trova la postazione? È necessario indicare nel verbale la distanza tra la segnaletica di presegnalamento e la postazione?
Il quesito contiene varie richieste in merito alla modalità di compilazione del verbale, alle quali è necessario rispondere analiticamente, partendo dal semplice assunto che maggiori sono le informazioni contenute nel verbale, oltre a quelle essenziali, minore sarà il rischio di un contenzioso dalle incerte sorti.
1) verbali redatti da un agente diverso rispetto a quelli che erano presenti al momento della violazione. Premesso che non mi complicherei la vita e preferirei semplificare disponendo che l’accertatore sul posto sia anche colui che redige i verbali d’ufficio (o comunque colui che li sottoscrive) è sempre possibile fare riferimento al principio confermato anche dalla Cassazione secondo il quale quando il regolamento del codice della strada parla di redazione del verbale da parte dell’organo accertatore, fa riferimento a qualsiasi agente dell’organo di polizia procedente, anche diverso da quello materialmente presente al momento della violazione.
Infatti, in tema soccorre la lettura dell’articolo 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, laddove si specifica che, “Qualora la contestazione nelle ipotesi di cui all’articolo 384 del presente regolamento, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore (e non tanto l’agente che ha provveduto all’accertamento) compila il verbale con gli elementi … (Omissis)”.
A tale interpretazione si è allineata perfettamente la Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 13 settembre 1997, n. 9076, dove ha precisato l’inessenzialità della corrispondenza tra l’agente presente all’accertamento e colui che materialmente ha redatto il verbale, sulla base del sopra indicato principio che alla redazione del verbale può attendere “l’organo accertatore”, senza che abbia alcun rilievo l’identità del soggetto che ha provveduto all’accertamento.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che “Di nessun rilievo è, innanzitutto, la circostanza che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione, poiché l’art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’organo accertatore, espressione questa che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo e sia abilitato, in tale qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione alcuna fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito”.
Tale indirizzo è stato confermato anche nella successiva sentenza della Cassazione civile n. 10015 del 10 luglio 2002 (conforme, Cass. 27 settembre 2001, n. 12105).
Successivamente la questione è stata ripresa nella sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 1547/2006, nel senso che deve quindi ritenersi legittima la redazione del verbale poi notificato al ricorrente da soggetto diverso da quello che ha proceduto all’accertamento dell’infrazione, per essere la validità della contestazione condizionata soltanto dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa per il trasgressore, che non può dedurre detta violazione se non indicando le omissioni, nella contestazione stessa, sugli elementi di tempo, luogo e fatto dell’infrazione, che gli hanno impedito di difendersi in concreto (citata, Cass. 29 ottobre 2004 n. 21007).
Quanto alle modalità si conviene che sia necessario da parte della pattuglia o dell’agente presente al momento della violazione, redigere un verbale dell’attività svolta, dove, come di consueto si dà atto delle modalità con le quali si sono svolte le operazioni di accertamento strumentale (riportando la chilometrica, le modalità di presegnalamento della postazione, l’apparecchio utilizzato e la regolarità delle verifiche di taratura e funzionalità, gli orari di inizio e fine delle operazioni, etc.); il verbale sarà depositato agli atti e sarebbe opportuno riportarne gli estremi sui verbali redatti nella procedura d’ufficio, in modo da cristallizzare la correttezza delle operazioni, dando atto che la violazione è stata accertata in presenza degli agenti di cui si indicherà la matricola (e che potranno essere sentiti in caso di ricorso).
2) È sufficiente indicare che la postazione era ben visibile e presegnalata nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. Come detto al punto precedente, la presenza di un verbale dell’attività svolta conservato in atti consente di cristallizzare anche la situazione della segnaletica e della visibilità della postazione, consentendo peraltro con l’accesso e la visione del verbale una maggiore trasparenza, anche in funzione deflativa del contenzioso. Peraltro, l’omessa indicazione nel verbale che la postazione era visibile e presegnalata non produce alcun effetto diretto rispetto alla legittimità del verbale. Ex multis, la Cassazione Civile sez. VI con sentenza 19/7/2021 n. 20613 ha ritenuto che la circostanza che nel verbale di contestazione non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza (Cass. n. 680 del 2011; Cass. n. 1661 del 2019). Inoltre, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. n. 6242 del 1999; Cass.n. 23566 del 2017). Quindi, vale quanto detto in presenza, maggiori sono gli elementi che riportiamo nel verbale, minore è il rischio di un contenzioso, che, seppure infondato, porta a un inutile dispendio di risorse.
3) Non è necessario indicare che l’apparecchio si trova in un box, ma se lo si indica è sicuramente una soluzione migliore. Vale quanto detto relativamente alla possibilità di riassumere le modalità di accertamento in un verbale da tenere agli atti e da richiamare nel verbale di contestazione.
4) È sufficiente indicare con buona precisione il punto in cui è collocato l’apparecchio, con riferimenti oggettivi e immutabili in un lasso di tempo che almeno consenta la conclusione di un potenziale contenzioso. Che si tratti della chilometrica, di un numero civico, di un elemento comunque individuabile non ha importanza.
5) Non è necessario ai fini della legittimità del verbale indicare le modalità di presegnalazione, come detto al punto 2 al quale si rinvia anche per quanto riguarda l’opportunità di redigere un verbale dell’attività svolta da richiamare nel verbale di contestazione. Sempre come prima sostenuto, il verbale può contenere qualsiasi informazione accessoria, non espressamente prevista dal regolamento di attuazione, idonea a deflazionare il contenzioso, nei limiti dello spazio a disposizione e della comprensione delle informazioni riportate sul verbale.
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