RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
La mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi all’invito della polizia stradale di A. Gardina

15 Dicembre 2015
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Risponde del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 comma 2° del Codice Penale) il conducente di un veicolo che mette anche in atto una condotta anche minacciosa e violenta di guida diretta non soltanto ad ignorare ma a sfuggire all’ordine di fermarsi impartitogli da pubblici ufficiali in servizio di polizia stradale
E’ quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 44124 depositata lo scorso 2 novembre.
Gli “ermellini” hanno esaminato il ricorso presentato da un’automobilista,  condannato in sede di appello  che, colto dalla Polizia municipale nel commettere un’infrazione al Codice della Strada nel centro cittadino di Cosenza ed  invitato con apposita paletta a fermarsi, dopo aver inizialmente rallentato, eseguiva una brusca retromarcia dandosi alla fuga.
Per questo motivo i pubblici ufficiali intervenuti si vedevano costretti a mettere in atto un inseguimento pericoloso per le vie cittadine, considerato anche che l’automobilista   si dava ad una folle fuga “contromano”.
In sede di merito i giudici avevano ritenuto colpevole l’imputato del reato di resistenza a pubblico ufficiale considerato che non si era limitato ad ignorare l’ordine di fermarsi impartitogli, ma aveva messo anche in atto una condotta di guida diretta ad impedire il controllo dei pubblici ufficiali, costringendoli ad un pericoloso inseguimento.
La condanna era giunta nonostante la difesa avesse sostenuto che il comportamento del proprio assistito era stato determinato dalla paura delle particolari modalità di fermo (affiancamento della vettura da parte degli agenti, loro discesa repentina, clima complessivamente creatosi), elementi che, considerata l’incensuratezza dell’imputato, dovevano essere oggetto di un’approfondita analisi.
Inoltre, la tesi difensiva aveva sottolineato che al giudizio di colpevolezza si era giunti sulla sola considerazione dell’elemento oggettivo, mentre si sarebbe dovuto provare la sussistenza della volontà specifica dell’imputato di ottenere la lesione del bene giuridico della fattispecie incriminatrice.
Per le motivazioni appena esposte la difesa aveva chiesto l’’annullamento della sentenza di condanna per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, oltre all’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.Lgs. 28/2015, in quanto ius superveniens, in ragione dell’incensuratezza dell’imputato e dell’assoluta occasionalità del reato commesso.
Gli ermellini, nel respingere il ricorso  hanno evidenziato che il reato di cui all’articolo 337 del Codice Penale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità richiede come elemento psicologico l’azione consapevole e minacciosa dell’imputato diretta a sottrarsi all’operato del pubblico ufficiale, ritenuto pregiudizievole ai propri interessi.(1)
Questi elementi nel caso di specie sono stati desunti dal comportamento tenuto dell’imputato, tale da produrre un pericolo talmente grave da non consentire astrattamente configurabili i presupposti per la non punibilità. 

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