Innanzitutto è bene precisare che relativamente alla circolazione stradale e circolazione in luoghi privati, la Legge 990/69 all’art. 1 così affermava:
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto dall’articolo 2054 del codice civile…
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