L’organo di Polizia Stradale intervenuto sul luogo non rilevava alcuna infrazione al Codice della Strada, come dimostrato dal fatto che non veniva irrogata nessuna sanzione a carico del conducente. Egli, da parte sua, si fermava prontamente a prestare i dovuti soccorsi, allertando al contempo le forze dell’ordine. Nonostante la condotta tenuta, a prima vista esemplare, la motorizzazione disponeva la revisione della patente di guida.
Art. 128 C.d.S.: i presupposti per la revisione della patente
L’art. 128 C.d.S. determina che il prefetto e gli uffici competenti possano disporre la revisione della patente di qui “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica“.
La normativa non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Al contrario il provvedimento in esame è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore
Il fatto che non siano irrogate sanzioni e non sia stato violato il C.d.S. è irrilevante a fronte dell’investimento di un pedone. Tale evento è più che sufficiente a scatenare il ragionevole dubbio di cui sopra, con tutto quel che ne consegue.
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