La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023, ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Milano che aveva disposto la revoca della patente di guida a un individuo sorpreso a guidare un monopattino elettrico in stato di ebbrezza. La Corte ha ribadito che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non può essere applicata per veicoli per i quali non è richiesta alcuna abilitazione alla guida, come i monopattini elettrici, equiparati ai velocipedi.
Indice
La sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023, la Corte di Cassazione Penale, sezione IV, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto la revoca della patente di guida a un individuo per guida in stato di ebbrezza con un monopattino elettrico. Il Tribunale aveva originariamente condannato l’imputato a cinque mesi e dieci giorni di arresto e a una multa di 1.400 euro, applicando anche la sanzione accessoria della revoca della patente.
Il ricorrente aveva impugnato la decisione, sostenendo che la revoca della patente non poteva essere applicata poiché il monopattino elettrico, ai sensi dell’art. 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è equiparato ai velocipedi, per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione. La Corte di Cassazione ha accolto questo argomento, annullando la sentenza del Tribunale limitatamente alla revoca della patente.
I principi di diritto della sentenza
La Corte di Cassazione ha confermato un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida non può essere applicata a chi guida un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione. Questo principio, già affermato in riferimento ai velocipedi, è stato esteso anche ai monopattini elettrici, in quanto equiparati ai velocipedi dalla normativa vigente.
Secondo la Suprema Corte, applicare la revoca della patente in casi come questo contravviene alla ratio della normativa, che non prevede abilitazioni specifiche per la guida di monopattini elettrici. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Milano è stata ritenuta errata e la revoca della patente è stata eliminata.
Giurisprudenza collegata
La decisione della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale che comprende diverse pronunce significative. Tra queste, la sentenza n. 34772 del 26 novembre 2020, che aveva stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente non si applica ai velocipedi. Analogamente, la sentenza n. 19413 del 29 marzo 2013 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 12316 del 30 gennaio 2002, avevano ribadito l’inapplicabilità di tali sanzioni per veicoli che non richiedono una patente di guida.
La Corte di Cassazione ha citato queste precedenti sentenze per sostenere la sua decisione, evidenziando la continuità e la coerenza del principio giuridico secondo cui le sanzioni accessorie alla patente non possono essere applicate per la guida di veicoli non soggetti a requisiti di abilitazione.
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