In relazione alla problematica in oggetto occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 196 del codice della strada, nel caso di veicoli in locazione, della violazione risponde come obbligato in solido il locatario e non il proprietario del veicolo, cioè la ditta locatrice e ciò in base alla effettiva disponibilità del veicolo nel momento in cui è stata commessa la violazione, tanto è vero che anche gli altri obblighi dell’intestatario del veicolo ricadono sul locatario, come la comunicazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti.
Ad oggi, nonostante le previsioni dell’articolo 94, comma 4-bis, nemmeno le locazioni di durata superiore a 30 giorni sono registrate nell’anagrafe nazionale dei veicoli presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per effetto delle sospensive del TAR Lazio, né lo sono o lo saranno nel Pubblico Registro Automobilistico. Da ciò discende che l’unico modo per l’organo di polizia stradale per conoscere i dati del reale obbligato in solido, salvo ricorrere a sistemi empirici di dubbia praticabilità, è quello di notificare il verbale al soggetto risultante formalmente obbligato in solido ai sensi dell’articolo 201 del codice della strada e di attendere l’eventuale comunicazione di questo relativamente all’estraneità alla violazione, ovvero l’eventuale ricorso, ove la locatrice dimostri l’esistenza di un valido contratto di locazione, idoneo a trasferire l’obbligazione solidale in capo al locatario, ex articolo 196 del codice della strada.
Ma, quid iuris ove la locatrice non presenti formale ricorso nei termini e nemmeno si attivi in altro modo per evidenziare l’esistenza di una locazione, prima che le sia notificata la cartella o l’ingiunzione, oppure, quali sono i rimedi nel caso in cui sia pervenuta regolarmente la comunicazione dei dati del locatario, ma l’amministrazione non abbia provveduto a notificare nuovamente il verbale al locatario, lasciando il verbale in carico alla locatrice e disponendo la cartella o l’ingiunzione fiscale e, infine, come comportarsi nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata decorsi i termini per proporre ricorso, ma prima della formazione del ruolo?
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