A seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23 operata dalla D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, contrariamente rispetto a quanto previsto per le ordinanze emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che possono essere impugnate con il ricorso per cassazione, le sentenze del giudice di pace, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006.
Note alle sentenze della Cassazione civile sez. II, 15 settembre 2009, n. 19912 e Cassazione civile sez. II, 10 settembre 2009, n. 19584 e 19585.
Consulta l’approfondimento a cura di Giuseppe Carmagnini
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