Il ricorrente lamenta che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all’alcool test, omettendo di considerare che i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che, la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l’alcooltest. Evidenzia che il suo rifiuto era riferito all’intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l’Ospedale di Caltanissetta (posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato).
In definitiva, il rifiuto del ricorrente all’adempimento dell’obbligo di seguire i Carabinieri presso l’Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall’art. 186 comma 3 C.d.S..
La Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed Euro 1.000.00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000 per la durata di mesi 3 e giorni 4.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento