Proseguono i lavori per l’approvazione della riforma del codice della strada.
Nella seduta di ieri 9 ottobre 2024, in sede referente dell’VIII Commissione del Senato, sono stati ritirati gli emendamenti 3.5, 4.7, 8.7, 28.0.2, 29.5, 35.0.1 e 35.0.2, mentre gli emendamenti 10.10, 7.1, 5.1, 22.1, 23.0.1, 35.16, 35.27, 10.32, 14.14, 15.66, 15.22, 21.0.1, 35.88, 4.19, 4.20, 35.25, 35.87, 23.17, 15.0.1, 14.6, 34.0.9, 35.23, 2.2, 11.0.1, 35.40, 35.9 e 4.5 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1086/14/8 (già em 10.10), G/1086/15/8 (già em 7.1), G/1086/16/8 (già em 5.1), G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1), G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27), G/1086/19/8 (già em 10.32), G/1086/20/8 (già em 14.14), G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22), G/1086/22/8 (già em 21.0.1), G/1086/23/8 (già em 35.88), G/1086/24/8 (già em 4.19), G/1086/25/8 (già em 4.20), G/1086/26/8 (già em 35.25), G/1086/27/8 (già em 35.87), G/1086/28/8 (già em. 23.17), G/1086/29/8 (già em 15.0.1), G/1086/30/8 (già em 14.6), G/1086/31/8 (già em 34.0.9), G/1086/32/8 (già em 35.23), G/1086/33/8 (già em 2.2), G/1086/34/8 (già em 11.0.1), G/1086/35/8 (già em 35.40), G/1086/36/8 (già em 35.9) e G/1086/37 (già em 4.5).
Esaminati gli emendamenti ai primi tre articoli del ddl S1086, non ritirati, questi sono stati tutti respinti. L’esame dei successivi emendamenti non ritirati è stato rinviato.
Di seguito gli ordini del giorno approvati.
G/1086/14/8 (già em 10.10)
De Priamo, relatore
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 10 del disegno di legge in discussione apporta modifiche alla regolamentazione dell’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico;
mediante modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni,
impegna il Governo:
in sede di revisione del codice, a disciplinare in modo organico la disciplina del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni reiterate nella stessa giornata, al fine di escludere l’applicazione del medesimo istituto nell’ipotesi di violazioni concernenti l’accesso nelle aree pedonali, previa valutazione da parte degli enti competenti in merito al tasso di incidentalità e alle specifiche caratteristiche dell’area interessata.in sede di revisione del codice, a disciplinare in modo organico la disciplina del cosiddetto “cumulo giuridico” in caso di violazioni reiterate nella stessa giornata, al fine di escludere l’applicazione del medesimo istituto nell’ipotesi di violazioni concernenti l’accesso nelle aree pedonali, previa valutazione da parte degli enti competenti in merito al tasso di incidentalità e alle specifiche caratteristiche dell’area interessata.
G/1086/15/8 (già em 7.1)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
il criterio di delega di cui all’articolo 35, comma 3, lettera aa) del disegno di legge in esame impone la “.razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli …, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un’adeguata attività formativa, anche con l’ausilio di simulatori di guida…”,
impegna il Governo:
a rivedere, in sede di revisione del codice e, nello specifico, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera aa), la disciplina speciale relativa ai neopatentati, intervenendo sulle ipotesi di limitazioni alla guida in rapporto ad un determinato periodo di tempo e in relazione ai limiti di potenza.
G/1086/16/8 (già em 5.1)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 5 del disegno di legge reca disposizioni in materia di promozione dell’attività nelle scuole,
impegna il Governo:
a fornire indicazioni precise, sia con appositi decreti che con circolari esplicative, in merito alla necessità di assicurare concreta attuazione a quanto previsto in relazione ai contenuti della prova teorica riferiti alle fattispecie che generano maggiore incidentalità. Ciò peraltro in perfetta aderenza a quanto già previsto dalla vigente disciplina dell’allegato II del decreto legislativo n. 53 del 2011 (cfr. punti 2.1.2 per alcol e droga; 2.1.5 e 4.1.4 per primo soccorso; punto 2.1.3 per “fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte”; punto 2.1.4 per “fattori di rischio specificamente legati all’inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta; rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente”).
G/1086/17/8 (già em 22.1 e 23.0.1)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 22 del disegno di legge in esame reca misure per contrastare il rischio della circolazione contromano;
l’articolo 12 del decreto legislativo 285 del 1992 – Nuovo codice della strada – reca misure per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, prevedendo che quest’ultimo spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia dello Stato; alla Polizia di Stato; all’Arma dei carabinieri; al Corpo della guardia di finanza; ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale e al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto,
impegna il Governo:
a rivedere e chiarire, in sede di riscrittura del codice, sia il novero dei soggetti abilitati all’ l’espletamento delle funzioni di polizia stradale sia i relativi ambiti di competenza. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui al comma 3, lettera n), che impone il riordino delle disposizioni riguardanti l’esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni.
G/1086/18/8 (già em 35.16 e 35.27)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
la normativa vigente prevede l’obbligo per gli enti locali di comunicare al Governo i proventi delle sanzioni stradali e la rendicontazione degli stessi, per le finalità previste,
impegna il Governo:
a rivedere la materia della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, chiarendo, in particolare, da quali soggetti (Stato, Comuni, Regioni o Provincie) saranno “incassate” le medesime sanzioni e quale dovrà essere la destinazione dei relativi proventi, precisando, al riguardo, la necessità di assicurarne la destinazione prioritaria ad interventi di riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale oltre che alla manutenzione delle strade e al costante aggiornamento della segnaletica;
ai fini del punto che precede, monitorare le rendicontazioni effettuate dagli enti locali, intervenendo in caso di inadempienza con apposite sanzioni in capo ai soggetti responsabili;
a prevedere adeguati strumenti anche per assicurare che alle rendicontazioni degli enti locali sia data pubblicità sui pertinenti siti istituzionali.
G/1086/19/8 (già em 10.32)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 10 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico,
impegna il Governo:
a monitorare ed assicurare, anche con apposite circolari agli enti competenti, che l’utilizzo delle telecamere avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e che il relativo uso sia debitamente segnalato agli automobilisti.
G/1086/20/8 (già em 14.14)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di monopattini e altri dispositivi, inserendo l’obbligo dell’assicurazione per i monopattini,
impegna il Governo:
a dare tempestivamente attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (CAP) come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che rimanda ad apposito decreto MIT-MIMIT la disciplina in deroga dell’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, ivi compresi i monopattini;
a tener conto, in fase di adozione del predetto decreto, delle diverse esigenze che ricorrono in materia di assicurazione dei monopattini al fine di assicurare che la stessa risulti proporzionata, in termini di onerosità, ai potenziali effetti lesivi del dispositivo che sono inferiori rispetto a quelli conseguenti da veicoli di potenza e cilindrata superiore.
G/1086/21/8 (già em 15.66 e 15.22)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 15 del disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della ciclabilità;
l’articolo 35 del disegno di legge, al comma 3, lettera i) prevede tra i principi della delega la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi,
impegna il Governo:
in sede di attuazione della delega e, specificamente, al criterio di cui al comma 3, lettera i), ad introdurre disposizioni uniformi per perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, con particolare riguardo all’uso di sistemi di protezione personale, da valutare in relazione alle caratteristiche tecniche e all’utilizzo dei velocipedi, nell’ottica di una disciplina organica che possa confluire nel codice con regole certe e proporzionate; ciò in perfetta aderenza al citato criterio di delega che espressamente prevede che la categoria di velocipede debba ricomprendere anche tutti i dispositivi di micromobilità individuale, ora disciplinati extra codice;
ad adottare regole chiare in merito alle modalità di circolazione dei velocipedi, nonché misure per la tutela dei ciclisti e dei conducenti di velocipedi, tenuto conto delle relative caratteristiche tecniche.
G/1086/22/8 (già em 21.0.1)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 23 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992 reca misure in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli,
impegna il Governo:
a prevedere adeguati stanziamenti nella legge di bilancio per il 2025, finalizzati al potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabili e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
G/1086/23/8 (già em 35.88)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 35 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera u) reca un criterio che impone, nell’ottica della semplificazione e di snellimento degli adempimenti richiesti all’utente, l’installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti,
impegna il Governo:
ad adottare misure per la installazione di dispositivi di segnalazione della sagoma anche in capo ai veicoli di vecchia immatricolazione e, in particolare, ai mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade, tenuto conto dei requisiti tecnici di settore, compatibilmente con la tipologia del veicolo e la relativa data di immatricolazione.
G/1086/24/8 (già em 4.19)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 4 del disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), modifica l’articolo 142, comma 8, del CDS che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, aggiungendo, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni,
impegna il Governo:
a rivedere in modo organico la disciplina sui limiti di velocità, rivalutando, eventualmente, l’inasprimento delle sanzioni introdotte dal disegno di legge alla luce di una attività di monitoraggio posta in essere dal competente Ministero, che tenga conto dell’entità delle infrazioni rilevate e dell’impatto delle stesse sotto il profilo dell’effettiva riduzione dell’incidentalità.
G/1086/25/8 (già em 4.20)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 142 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992, nel disciplinare i limiti di velocità prevede le sanzioni in misura proporzionale al superamento dei predetti limiti,
impegna il Governo:
a rivedere il complessivo apparato sanzionatorio del Codice anche in aderenza al criterio di delega che riconduce la dissuasività delle sanzioni anche alla potenza e al tipo di veicolo guidato, riparametrando la disciplina dei limiti di velocità in considerazione della potenziale pericolosità del veicolo condotto.
G/1086/26/8 (già em 35.25)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 35 del disegno di legge al comma 3, lettera f), punto 3), collega la dissuasività della sanzione anche alla situazione reddituale del soggetto,
impegna il Governo:
a dare attuazione al criterio di delega citato, da interpretare, nei limiti di finanza pubblica, come criterio finalizzato a prevedere per le fasce di reddito più basse eventuali riduzioni della sanzione o forme di pagamento agevolate.
G/1086/27/8 (già em 35.87)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,
impegna il Governo:
a promuovere, in via amministrativa, a seguito del completamento della sperimentazione in atto del progetto IT_WALLET e della patente digitale, previsti dall’articolo 64-quater del CAD, inserito dall’articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2024, meccanismi di avviso digitale finalizzati a segnalare la scadenza della patente di guida con modalità semplificate per l’utente.
G/1086/28/8 (già em 23.17)
Paroli, Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 7 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 reca la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevedendo la delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL da parte dei comuni,
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente apposito decreto che, in ossequio ai principi di uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale e dell’esigenza di assicurare un quadro di regole certe e armonizzate a livello nazionale, preveda un importo massimo da corrispondere, determinato in misura proporzionale sulla base della categoria del veicolo, del tipo di emissione e della classe.
G/1086/29/8 (già em 15.0.1)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge – adesso in vigore “Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione,
impegna il Governo:
a considerare favorevolmente la proposta.
G/1086/30/8 (già em 14.6)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 14, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame, che modifica l’articolo 1, comma 75-novies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), estende l’obbligo del casco protettivo per la guida dei monopattini già previsto per i minorenni a tutti conducenti;
impegna il Governo:
alla luce dei primi dati sull’applicazione della normativa, a valutare l’impatto della misura sui posti di lavoro dei dipendenti delle aziende di sharing, immaginando soluzioni volte a conciliare la tutela della sicurezza stradale e l’uso del casco con le specifiche caratteristiche ed esigenze del comparto sharing.
G/1086/31/8 (già em 34.0.9)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 204-bis del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità per il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, mediante il pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte ad individuare una soglia della sanzione pecuniaria al di sotto della quale non è dovuto il versamento del contributo di cui in premessa e la restituzione dello stesso in caso di accoglimento dell’opposizione.
G/1086/32/8 (già em 35.23)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
l’articolo 35 del disegno di legge in esame reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale,
impegna il Governo:
ad individuare meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione più alta, rispetto all’attuale, dell’importo della sanzione prevista.
G/1086/33/8 (già em 2.2)
Rosso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1086, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”,
premesso che:
l’articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, modifica gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale che disciplinano, rispettivamente, le fattispecie dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime;
in particolare, la novella all’articolo 589-bis prevede un’estensione dell’applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte,
impegna il Governo:
a specificare che la morte cagionata sia riferita all’uomo e non all’animale.
G/1086/34/8 (già em 11.0.1)
Iannone, Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
la finalità del codice della strada è quella di tutelare la sicurezza e la vita delle persone nella circolazione stradale;
l’articolo 23 del codice della strada disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli vietando la collocazione di insegne, cartelli, manifesti che per la loro ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità compromettendo, pertanto, la sicurezza degli utenti durante la circolazione,
impegna il Governo:
a rivedere in modo organico la disciplina in materia di pubblicità con particolare riferimento:
– al contenuto dei messaggi pubblicitari, alle caratteristiche dei mezzi utilizzati e alle modalità di collocazione della relativa cartellonistica, previo contemperamento delle esigenze degli operatori e della sicurezza della circolazione stradale;
– alle relative autorizzazioni, chiarendo i soggetti competenti al rilascio delle medesime, semplificandone le modalità di rilascio, la riduzione dei relativi termini procedimentali, nell’ottica dello snellimento degli adempimenti a carico degli operatori, precisando che devono prevedersi congrui tempi di durata delle medesime;
– a una disciplina chiara in ordine all’ambito della collocazione dei messaggi pubblicitari, precisando che la stessa deve avere ad oggetto anche l’individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;
– alla possibilità di prevedere deroghe in capo agli enti proprietari, aventi ad oggetto condizioni più favorevoli per il loro posizionamento, che possono riguardare anche gli impianti pubblicitari digitali.
G/1086/35/8 (già em 35.40)
Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
la percentuale di incidenti, in alcuni casi mortali, che coinvolgono conducenti di velocipedi o di monopattini elettrici è in costante crescita. La visibilità, di quest’ultimi, è essenziale nella prevenzione degli incidenti stradali;
nel disegno di legge in discussione si delega al governo la revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e degli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l’uso di sistemi di protezione personale, tra cui l’obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;
al fine di adottare misure per la tutela dell’utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica,
impegna il Governo:
a prevedere l’obbligo di indossare il giubbotto riflettente salvavita solo nel caso in cui il conducente di velocipedi o di dispositivi di micromobilità individuale guidi durante le ore notturne su strade extraurbane o su strade urbane non illuminate.
G/1086/36/8 (già em 35.9)
Sigismondi, Rosa, Farolfi, Tubetti, Petrucci
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
al fine di disciplinare gli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica nel suo intero percorso, nel caso delle violazioni gravi al Codice della Strada ed evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l’adozione di soluzioni differenziate,
impegna il Governo:
a definire una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada.
G/1086/37/8 (già em 4.5)
Sigismondi, Rosa, Farolfi, Petrucci, Tubetti
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge 1086 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”,
premesso che:
gli autisti professionisti dispongono di un punteggio sulla patente di guida e di uno specifico sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
la CQC funge da documento abilitativo, in aggiunta alla patente di guida, ed è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli
ai fini dell’applicazione della sospensione breve della patente correlata al punteggio, per la categoria degli autotrasportatori il punteggio della patente si cumula a quello della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC),
impegna il Governo:
a dare chiara indicazione, in fase attuativa delle nuove disposizioni in materia di sospensione breve della patente di guida, in merito al fatto che – ai fini dei controlli su strada e dell’applicazione della nuova sanzione della sospensione breve – la decurtazione dei punti in caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo che richieda anche il possesso della CQC avvenga su uno solo dei titoli abilitati.
Ti consigliamo
Prontuario per le attività di Polizia
Il Prontuario risponde, in modo chiaro e sintetico, alle esigenze operative che scaturiscono dai casi concreti di intervento delle Forze di polizia e dalle attività di controllo riguardanti le più rilevanti e frequenti fattispecie di violazioni amministrative e penali.L’opera raccoglie, in un unico volume, innumerevoli nozioni, suggerimenti pratici, indicazioni procedurali e schemi per una rapida e corretta esecuzione delle attività sanzionatorie.Una guida, completa e utilissima, che consente agli operatori di polizia di svolgere facilmente un’ampia casistica di controlli in materia di commercio, pubblica sicurezza e ordine pubblico.Fra gli argomenti trattati, si segnalano: le attività commerciali e quelle disciplinate dal TULPS, i circoli, i giochi e le scommesse, gli spettacoli, gli animali, le armi, l’alcol, la prostituzione, i rifiuti, gli stupefacenti, i reati contro le persone e quelli sessuali, il danneggiamento, il furto, la ricettazione, la violazione di domicilio, lo stalking, gli stranieri, i minori, i reati stradali… e tanti altri ancora.La presente edizione è aggiornata con:• Legge 206/2023 (Mestieri ambulanti)• D.L. 123/2023 conv. in L. 159/2023 (Armi, Minori, Stupefacenti)• D.L. 105/2023 conv. in L. 137/2023 (Rifiuti)• Legge 93/2023 (Diritto d’autore).Andrea GirellaUfficiale Superiore del Corpo della Guardia di Finanza. Consigliere giuridico nelle FF.AA., svolge attività d’insegnamento e aggiornamento in corsi organizzati da Università e Istituti militari. Relatore in Convegni organizzati da Enti pubblici e privati, è iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 2009 e collabora con riviste specialistiche in materia di sicurezza economico-finanziaria e pubblica sicurezza; è, inoltre, co-autore di monografie sulle stesse tematiche.Filippo GirellaFunzionario della Polizia di Stato. Svolge attività d’insegnamento e aggiornamento in corsi organizzati da Università e Istituti di polizia. Relatore in Convegni organizzati da Enti pubblici e privati, è iscritto all’Albo dei Giornalisti, ha diretto riviste specializzate ed è co-autore di monografie in tema di sicurezza.
Andrea Girella, Filippo Girella | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento