Riforma del contenzioso giurisdizionale
Modifiche al codice della strada in tema di ricorso ed opposizione al giudice di pace

2 Settembre 2011
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RicorsMistero sul termine per proporre ricorso giurisdizionale al verbale, che nel testo diffuso dopo l’approvazione nel CdM parrebbe ridotto a 30 giorni, mentre nel testo dello schema è fissato a 60 giorni; resta invariato il termine per l’opposizione all’ordinanza, sempre fissato a 30 giorni. Si seguirà, in quanto compatibile, il rito del processo del lavoro. Le modifiche interesseranno la legge 689/81, ma quello che più sconcerta è che torna espressamente la possibilità per la prefettura di delegare la Polizia Locale alla difesa delle ordinanze ingiunzione in materia di codice della strada, dopo che tale previsione era stata cancellata dalla legge 120/2010.

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Il Testo approvato il 1° settembre 2011 (ufficioso)

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisito il parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati espresso in data 27 luglio 2011;

Acquisito il parere della Commissione giustizia del Senato della Repubblica espresso in data 2 agosto 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 2.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall’articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

Art. 3.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-
bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 4.
Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Art. 5.
Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.

CAPO II
DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO

Art. 6.
Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

8. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7.
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8.
Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9.
Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato

1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato. L’istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni.

La causa è decisa nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10.
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

Art. 11.
Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente.

8. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall’origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell’affittuario, si applica l’articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’articolo 373 del codice di procedura civile, anche l’esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l’integrità economica dell’azienda o per l’allevamento di animali 11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12.
Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Art. 13.
Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari.

CAPO III
DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 14.
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 15.
Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 16.
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17.
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

5. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18.
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare.

4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

6. L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 19.
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell’ipotesi prevista dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. Quando l’istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l’accoglienza ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

6. Nei casi previsti dal comma 5, lettere a), b), c) e d), se l’istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l’accoglienza ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

7. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

8. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l’atto impugnato.

Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

9. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

10. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

11. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20.
Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare

1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Art. 21.
Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l’udienza di comparizione e d’ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l’assunzione di prove d’ufficio.

7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.

Art. 22.
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall’articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n.

1147, quelle previste dall’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. L’ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.

7. Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l’azione d’ineleggibilità.

8. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all’articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’albo dell’ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati.

Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 23.
Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell’articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, per l’esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l’esecuzione al presidente dell’Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 24.
Dell’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d’iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all’estero di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d’udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all’estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l’esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 25.
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 26.
Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell’articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito.

Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Art. 27.
Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell’incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

5. L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Art. 28.
Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata.

5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell’ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall’articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 29.
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

4. Il ricorso è notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell’espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennità.

Art. 30.
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

1. Le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Art. 31.
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.

3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medicochirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 32.
Dell’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

3. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

Art. 33.
Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici

1. L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

3. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all’impugnazione di questa.

5. L’atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 34.
Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.

Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 204-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n.

xxx.»;

b) l’articolo 205 è sostituito dal seguente:

«Art. 205.
(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall’articolo 9 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xxx.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.

11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.

13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.

14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 12 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

15. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione.

L’opposizione è disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;

d) il comma 5 è abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

b) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’articolo 21 può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xxx.»;

c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) all’articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all’articolo 22, il comma 5 è abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.

Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. »;

b) all’articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) l’articolo 13-bis è abrogato;

d) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati.

Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

22. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall’ultimo giorno dell’anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

c) all’articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il primo comma è abrogato;

b) all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale;

quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 7, il quarto comma è abrogato.

25. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) il comma 4 è abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, si applica l’articolo 23 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l’udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell’articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. »;

b) all’articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 24 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) l’articolo 44 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l’azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell’impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;

b) all’articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«nei termini previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l’articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

f) all’articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 27 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx.»;

c) all’articolo 63, il terzo comma è abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale.»;

d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.»;

d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l’articolo 55-sexies è abrogato.

37. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti:

«all’autorità giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto

» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

40. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente: «Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

L’opposizione è disciplinata dall’articolo 32 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.».

41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti:

«reclamo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall’articolo 33 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all’8.

Art. 35.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.
Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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