Infatti anche il Decreto Milleproroghe per il 2015, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, all’articolo 8, comma 1, ha previsto:
Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
Innanzitutto, che cosa prevede la legge di riforma?
La legge n. 14/2009, che ha convertito il decreto-legge n. 207/2008 ha apportato modifiche alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” , che regola il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente.
Secondo la legge di riforma (cfr. articolo 29, comma 1-quater, decreto legge 207/2008), il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
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