E’ del tutto insufficiente ad integrare tale elemento dell’illecito aquiliano la mera circostanza, non seguita da alcuna specificazione in ordine alle modalità del fatto, che il verbale di accertamento della violazione del codice della strada a seguito del quale la rimozione era stata effettuata sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, non potendo dalla mera declaratoria di illegittimità dell’atto di irrogazione della sanzione amministrativa, che può dipendere anche da soli vizi formali, desumersi che la condotta dell’agente accertatore sia stata posta in essere con dolo o con colpa.
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