Rinnovo patente più semplice per chi ha superato gli 80 anni. Il nuovo decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, in vigore dal 10 febbraio 2012, ha infatti eliminato l’obbligo di visita medica presso una Commissione medica locale.
Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.
D’ora in poi, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del “patentino” per ciclomotori, dovranno effettuare, ogni due anni, l’accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.
Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 – articolo 11 – commi 1, 2 ,3, 4 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo
Pubblicato su Gazzetta ufficiale 33 del 9-2-2012 – Suppl. Ordinario n.27
Estratto delle modifiche al Codice della strada relative al rinnovo patente per chi ha superato gli 80 anni
Codice della strada – articolo 115 – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Prevedeva al comma 2-bis, ora abrogato, l’obbligo di visita medica di rinnovo in Commissione medica locale dopo gli 80 anni
Codice della strada – articolo 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Indica, tra l’altro, i medici abilitati per la visita di rinnovo patente
Codice della strada – articolo 126 – Durata e conferma della validità della patente di guida
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