Secondo i giudici bisogna fare riferimento alle singole normative regionali, in particolare nella parte in cui queste attribuiscono ai vari enti il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità delle persone connesso al randagismo. In poche parole chi ha il compito di accalappiare, custodire e catturare i cani randagi, paga.
La legge quadro nazionale n. 281/1991 non indica direttamente l’ente o gli enti a cui spetta tale compito, rimettendo alle Regioni di legiferare in tal senso.
Un caso d’esempio dal Lazio
Il caso d’esempio che qui riportiamo arriva dal Lazio: la normativa regionale dà ai comuni il compito di combattere il randagismo. Tuttavia specifica anche che le aziende USL devono occuparsi del servizio di accalappiamento dei cani vaganti (da custodirsi poi nei ricoveri dei vari enti locali).
Individuati i due organi responsabili della prevenzione, la Corte procede a stabilire la loro responsabilità solidale per il caso in questione. Dovranno risarcire entrambe l’automobilista coinvolto in un sinistro con il randagio.
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