Pare essere tornata (o forse meglio: rimanere) di grande attualità la questione delle maggiorazioni richiedibili – o non richiedibili – in caso di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.
Autorevole stampa specializzata (1) se ne è anche recentissimamente occupata, con ampiezza, così titolando: Multe, illegittime le maggiorazioni,titolo preceduto da questo occhiello: La Corte di Cassazione lo ha deciso nel 2007. Ma ora fioccano i ricorsi dei consumatori, e seguìto da questo sommario: Il Codice della strada non prevede l’aggravio del 10%.
Darò conto, più avanti, di come mi risulti che la Corte di cassazione, sempre nel 2007, con pronuncia successiva a quella cui si fa riferimento nell’articolo qui sopra citato, abbia anche deciso nel senso diametralmente opposto, ma rendo atto che in effetti nella giurisprudenza (2) di merito decisioni anche recentissime vanno esattamente nel senso della illegittimità delle maggiorazioni.
Esempio ne è la pronuncia in epigrafe, che però ha anche la particolarità di occuparsi di maggiorazioni richieste non nella, finora usuale, sede di riscossione a mezzo ruolo, ma in quella, finora eccezionale, di riscossione tramite ingiunzione fiscale: ed è proprio questo aspetto che mi fa privilegiare detta decisione come oggetto di studio, visto che, come noto, (3) dal 31 dicembre 2012 Equitalia (4) cesserà (anche) l’attività anche di riscossione coattiva delle entrate dei Comuni e delle loro società partecipate: da quella data i Comuni (5) non potranno più utilizzare il ruolo (6), con la conseguenza che per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, i Comuni dovranno ricorrere alla “vecchia” ingiunzione fiscale, ora “rivisitata” dal d.lgs. n. 150/2011…
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