Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca gli schiamazzi

di Gabriele Mighela

15 Dicembre 2020
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Il fenomeno relativo agli schiamazzi provocati dagli avventori dei locali soprattutto nelle ore notturne è dilagante e comporta diverse problematiche inerenti le attività di controllo della polizia locale riguardanti il difficile contemperamento tra le esigenze del diritto al riposo dei cittadini e il diritto allo svago dei frequentatori dei locali in regola con le autorizzazioni.

La giurisprudenza è orientata ad individuare in capo al gestore del pubblico esercizio un generale obbligo di controllo al fine di non rispondere del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Sulla base di tali premesse, deve infatti richiamarsi l’orientamento costante della suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, Rv. 273216), secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come per esempio un condominio.

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