Secondo l’imputato gli agenti di Polizia Stradale avrebbero omesso di dare l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima della effettuazione del test strumentale. Inoltre non vi sarebbe prova della affidabilità dello spirometro utilizzato.
Altro punto del ricorso riguarda la sussistenza dello stato di intossicazione alcolemica oltre il valore soglia di rilevanza penale, di cui non vi sarebbero prove.
L’alcoltest eseguito correttamente prova lo stato di ebbrezza
I giudici rilevano, innanzitutto, che l’eccezione circa il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima della effettuazione del test strumentale, è stata dedotta per la prima volta in sede di appello, e risulta quindi tardivamente proposta.
Soffermandosi poi sugli altri motivi di ricorso, relativi alla prova dello stato di ebbrezza, la Corte ribadisce che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento.
Ciò può essere fatto dimostrando vizi o errori della strumentazione o del metodo con cui sono eseguite le prove. Non è invece sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.
Nel caso in particolare risulta una intossicazione alcolemica pari a 1,26 g/I e 1,25 g/I, secondo gli esiti delle prove strumentali correttamente effettuate.
Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
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