Ritiro patente – guida in stato di ebbrezza – assenza dal lavoro senza giustificato motivo – procedimenti disciplinari – retrocessione. Cassazione civile, sez. lavoro, 10.07.2012, n. 11537

14 Novembre 2012
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“(omissis)…fu sottoposto a due procedimenti disciplinari. Il primo procedimento, conclusosi con l’irrogazione della sanzione della retrocessione (provvedimento 23.02.06), fu promosso perché egli, alla guida della sua automobile privata, fu colpito da tre sanzioni contravvenzionali cui era conseguito il ritiro o la sospensione della patente, in due occasioni (29.05 e 3.09.05) perché positivo al test dell’etilometro ed in altra (13.08.05) per eccesso di velocità. Il secondo procedimento, conclusosi con la sanzione della destituzione (provvedimento comunicato il 6.11.06), fu promosso perché egli, alla guida di automezzo non di servizio, risultò ancora positivo al test dell’etilometro e fu colpito da nuova sanzione contravvenzionale e da ritiro della patente (12,06.06) e perché era stato assente dal lavoro senza giustificazione per il periodo 19.06-1.07.06, con contestazione di recidiva nella tenuta di condotta incompatibile con le mansioni assegnate.
Le condotte oggetto dei due procedimenti disciplinari per la loro ravvicinata reiterazione e per l’elevato disvalore sociale, soprattutto in ragione delle mansioni assegnate al dipendente (conducente di automezzi pubblici di linea), sono state ritenute dal giudice di merito di gravità tale da determinare la lesione definitiva del rapporto fiduciario esistente tra le parti. …(omissis)”

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