Rumori. Ambito di applicazione dell’art. 659 cod. pen.
Approfondimento di Gabriele Mighela
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6 Febbraio 2023
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La contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen. è integrata allorchè l’attività attuata dall’autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purchè il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione.
In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.
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