Per tentare di uniformare la disciplina in materia è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell’articolo 5 del codice della strada, ha emanato una direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25.
Appare quindi opportuno riassumere le disposizioni che disciplinano la materia, con l’avvertenza che esistono dei coni di ombra che non paiono superabili dall’esame della normativa nazionale e internazionale e ai quali nemmeno i Ministeri competenti hanno fornito una risposta.
Partendo dalla riforma del 2010, si osserva la prima modifica, di scarso rilievo, che ha riguardato la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come “invernali”; si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse, grazie alla particolare mescola a base di silice e uno specifico battistrada.
Ma la vera novità è che può essere prescritto non solo che i veicoli siano muniti di questi dispositivi, come in passato, ma anche che i sistemi antisdrucciolevoli siano a bordo dei veicoli, in modo da essere impiegati in caso di necessità, quando si verificano precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada. La prescrizione deve però essere resa nota a mezzo di una segnaletica non espressamente prevista dal regolamento e individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prima in via sperimentale e poi ufficializzata nella direttiva del 16 gennaio 2013. La modifica trova fondamento dai fatti verificatisi negli anni passato, quando la mancanza dei dispositivi a bordo dei veicoli ha determinato interminabili ingorghi autostradali.
Vediamo anche come il Ministero dell’interno ha presentato la modifica nel 2010:
Cosa ha detto il Ministero dell’interno (Circ. 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)
Si è previsto l’obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c’è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile. Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l’ente proprietario della strada, ovvero il sindaco nei centri abitati, potrà imporre l’obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c’è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all’applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero, dell’art. 7, comma 13, C.d.S, nel centro abitato. Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all’art. 192, comma 3, C.d.S e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all’art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada, ovvero, quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.
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