Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di circolazione del conducente

Scheda informativa n. 2/2021

22 Luglio 2021
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Il ritiro dei documenti rappresenta una sanzione a contenuto ripristinatorio, a durata condizionata, in quanto legata all’esecuzione degli adempimenti omessi.

 

Procedura in sintesi


a) L’agente su strada.
redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo che il documento è stato ritirato, oppure indica i motivi che non hanno consentito il ritiro e nel caso in cui ciò sia dovuto alla mancanza del documento, contesterà anche la violazione dell’articolo 180, ovvero la sanzione per la circolazione durante il periodo di ritiro o di sospensione del documento. Ritirato il documento, se non vi sono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, annota sul verbale il permesso provvisorio di circolazione o di guida, ai sensi dell’articolo 399 del Regolamento, indicando il luogo sino a dove il conducente può guidare, per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario. Infine, consegna il documento ritirato all’ufficio competente del Comando cui appartiene.

 

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