Sanzioni accessorie afferenti il veicolo: competenza del giudice ordinario

Art. 193 e art. 204-bis C.d.S. – Avverso le sanzioni accessorie afferenti il veicolo – così come per il fermo fiscale conseguente a crediti derivanti da sanzioni del Codice della Strada – è competente il giudice ordinario

16 Febbraio 2017
Modifica zoom
100%
Nella fattispecie in analisi è stato impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell’art. 193 del Codice della Strada – come modificato dall’art. 3 del decreto-legge n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003 – il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell’infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione “accessoria” del sequestro del veicolo.

Sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo: chi decide?

La questione oggetto di indagine da parte della Corte di Cassazione concerne l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo (erroneamente qualificato come fermo amministrativo) disposte a seguito di violazioni del codice della strada.

La Suprema Corte ricorda che:

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.

Opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione ex art. 204-bis C.d.S.: la giurisdizione è del giudice ordinario

Nel caso di specie, poiché si tratta di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, La Cassazione ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.

Lo stesso articolo al comma 4 stabilisce che tale opposizione va estesa anche alle “sanzioni accessorie”.

Sentenza Corte di Cassazione n. 2221 del 30.1.2017

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento