Per i neopatentati (che sono, per i primi tre anni dal rilascio, i titolari di patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 che non sono già stati titolari di altra patente di categoria B o superiore), la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti (cumulabili con l’incremento “ordinario”).
A fronte invece della commissione delle violazioni indicate nella tabella allegata all’articolo 126bis del codice della strada, il conducente subisce le decurtazioni di punteggio previste dalla stessa tabella.
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedano decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti.
Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella quando è commessa da neopatentati.
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