Il sistema della rateazione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrative pecuniaria presenta regolamentazioni diverse a seconda che la richiesta venga formulata nella fase di applicazione o di esecuzione del procedimento sanzionatorio.
La precisazione non è di poco conto e condiziona le dinamiche operative.
In fase applicativa la rateazione rimane competenza operativa e procedurale degli organi di polizia stradale o, in ambiti diversi, dell’autorità competente a ricevere il rapporto, mentre in fase esecutiva ogni adempimento procedurale è affidato agli agenti della riscossione.
Nel primo caso, inoltre, occorre distinguere tra la disciplina dettata dalla legge di settore 689/1981 (articolo 26) e quella specifica contenuta nell’articolo 202-bis del codice della strada ed ovviamente pertinente alle sole violazioni stradali.
Il problema della rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ha interessato da sempre e in modo non trascurabile il procedimento sanzionatorio, oscillando nel tempo tra chi, ancorato a rigide e inconciliabili posizioni ermeneutiche, negava ogni cittadinanza all’istituto e chi, invece, con maggiore visione d’insieme dei riferimenti normativi, consentiva la rateazione in conformità con l’analogo istituto della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ponendosi peraltro il problema dell’adattabilità della disciplina alle caratteristiche proprie del procedimento sanzionatorio stradale e limitando la sua operatività alla sola fase applicativa del procedimento sanzionatorio. Certo è che adesso la disciplina esiste ed è sicuramente quella contenuta nell’articolo 202-bis, senza necessità di andare a ricercare in altri testi di legge. Però le soluzioni operative proposte non convincono ed anzi finiscono per necessitare di non facili adattamenti giuridici soprattutto per ciò che riguarda la quantificazione della somma per cui l’ordinanza di rateazione, se del caso non onorata, acquista efficacia di titolo esecutivo.
Peraltro, almeno attualmente, la materia della rateazione non viene trattata dagli uffici della polizia locale.
13.1 Il pagamento rateale nel codice della strada
L’articolo 202-bis codice della strada che regola la materia è stato inserito nel codice della strada dall’articolo 38 della legge 29.7.2010, n. 120 e, ripetiamo, disciplina l’istituto della rateazione della sanzione prima che questa diventi titolo esecutivo, in ciò differenziandosi nettamente dall’omologo istituto descritto dalla legge 689/81 che, appunto prevede la possibilità di rateare solo dopo la espressa manifestazione della volontà punitiva della Pubblica Amministrazione, negando tale opportunità avverso il verbale di contestazione. Peraltro tale situazione è diretta conseguenza della diversità procedurale dei due insiemi normativi che, soltanto nel codice della strada, prevede la possibilità di ottenimento del titolo esecutivo con il mero decorso del termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di contestazione, laddove nella legge 689/81, dopo il verbale di contestazione o accertamento è sempre necessaria la emissione dell’ordinanza-ingiunzione unico ed esclusivo atto irrogativo della sanzione ed espressione della volontà punitiva della Pubblica Amministrazione.
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