Sanzioni amministrative interdittive e misure ripristinatorie – Seconda Parte – a cura di F. Armenante

23 Dicembre 2014
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Come emerge anche alle considerazioni sopra svolte, l’ipotesi classica di misura ripristinatoria è rappresentata dall’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive.
In tali casi l’Amministrazione interviene per restaurare materialmente l’ordine urbanistico, demolendo le opere.
La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori di abusi edilizi non abbisognano di una particolare motivazione, ciò sia in relazione alla natura dovuta e interamente vincolata dell’atto sanzionatorio, sia in ragione del fatto che l’interesse pubblico all’adozione della misura repressiva è in re ipsa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 22 febbraio 2011, n. 1616; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2008, n. 53).
Si è pure ritenuto che, anche nel caso di abuso risalente nel tempo – sempre che il lasso di tempo trascorso non sia così ampio da aver determinato un assetto territoriale urbanistico tanto consolidato da escludere ogni profilo dell’interesse pubblico all’osservanza dell’assetto normativamente delineato – l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto. Dunque, il mero decorso del tempo non può giustificare il legittimo affidamento del contravventore, poiché il potere di ripristino dello status quo non è soggetto ad alcun termine di prescrizione, nè è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all’Amministrazione una comparazione dell’interesse del privato alla conservazione dell’abuso con l’interesse pubblico alla repressione dell’illecito (cfr., TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8 aprile 2010, n. 907; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20 febbraio 2008, n. 377).
In altre parole, la vetustà dell’opera non esclude il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, perché l’esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20 marzo 2013, n. 722; id., 17 giugno 2008, n. 2045).
L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato alla constatata abusività che non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1318).
Tali principi sono stati anche recentemente ed autorevolmente confermati dal Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2014, n. 3242, secondo cui una volta acclarata l’abusività delle opere e accertata la non sanabilità delle stesse per incompatibilità paesaggistica, l’ingiunzione di demolizione si pone come un atto dovuto, dovendo l’Amministrazione comunale, preposta alla tutela del corretto assetto urbanistico e sviluppo territoriale, procedere all’irrogazione della sanzione ripristinatoria (Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705), senza che si debba fornire una specifica motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270) e tenuto conto del carattere permanente proprio degli abusi edilizi (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 1354).

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