Legittimità dell’applicazione della legge successiva più favorevole
Il Tribunale ordinario di Cassino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole.
Previsione dell’applicazione delle sanzioni amministrative soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati?
La Corte Costituzionale, con ORDINANZA 2/2017, è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Consulta l’Ordinanza 2/2017 della Corte Costituzionale depositata il 5.1.2017
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