La soluzione adottata dalla Corte ruotava intorno a due ordini di motivazioni. Da un lato ragioni di ordine oggettivo e legislativo, atteso che, come abbiamo già sopra osservato, l’ordinanza di archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile, dall’altro di ordine soggettivo e sistematico, giacché, “in materia di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all’amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, né risulta ammissibile che il Comune insorga avverso le statuizioni di un organo, il prefetto, investito, nella specifica materia (nella quale sono presenti esigenze unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative allo Stato), di funzioni di controllo e di revisione dell’operato della polizia municipale.
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>> Vedi la prima parte – Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (I parte)
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