Considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. VI-2, 22 luglio 2016, n. 15158
Riscossione coattiva delle sanzioni stradali: le maggiorazioni si applicano o no?
Un po’ di storia. Come noto, dopo l’“1 a 1” all’interno della II sezione della S.C. (che nello spazio di pochi mesi, le ha, una volta, escluse, con la pronuncia n. 3701 del 16 febbraio 2007, e lo stesso anno, con la pronuncia n. 22100 del 22 ottobre, le ha invece considerate legittime), dopo detto pareggio/stallo, dicevo, è intervenuta, a distanza di anni, l’Avvocatura Generale dello Stato, che (costituita in entrambi i giudizî di legittimità che hanno messo capo a dette decisioni, per sostenere la legittimità delle maggiorazioni), ha rilasciato un parere (CS 32494/13 sez. IV, del 31 luglio 2013, in www.polnews.it) in cui si schiera a favore della illegittimità, sposando in tutto e per tutto la posizione della pronuncia n. 3701 cit..
L’Avvocatura, perciò, ha abbracciato (parrebbe: senza esitazioni) proprio la pronuncia in cui è risultata soccombente, mentre ha ritenuto di non fare nemmeno un accenno all’altra pronuncia (la n. 22100 cit.), successiva, che invece, l’aveva vista vittoriosa.
Poi, dopo anni di silenzio, riecco la S.C., che, con (almeno) due decisioni nello spazio di pochi mesi, “sconfessa” la pronuncia n. 3701 cit. (che allo stato, perciò, mi pare rimanga assolutamente isolata), e “promuove” espressamente la decisione n. 22100 cit..
A parte il dispositivo, però, che corrisponde a quanto, in eccellente compagnia, vado sostenendo da sempre, ciò che vorrei segnalare di questa pronuncia è (finalmente) la motivazione.
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