SANZIONI
Il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative. Analisi pratico-operativa del titolo VI del Codice della Strada e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Quarta Parte)

11 Gennaio 2016
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9. I soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni

Scendiamo adesso nell’analisi dei soggetti abilitati all’accertamento delle sanzioni amministrative
Anche in questo caso occorre distinguere tra legge 689/81 e codice della strada.
L’articolo 13 della legge 689/81 prende in considerazione due grandi categorie di soggetti accertatori cui attribuisce diversificati complessi di poteri investigativi.
Il primo gruppo è sintetizzato nel comma 1 ove si precisa che gli organi addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,………..
Si tratta di un complesso di soggetti a competenza limitata atteso che la loro individuazione è condizionata dalla previsione in specifiche disposizioni di legge o di altro atto normativo.
La principale lettura dell’articolo 13 risiede proprio nella individuazione del rango della norma che deve contenere l’indicazione dei soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni.
Si discute, cioè, se la individuazione di tali soggetti debba essere fatta solo da un atto avente forza di legge che vada ad integrare la previsione dell’articolo 13, ovvero se tale eterointegrazione possa essere effettuata anche da atti normativi o, addirittura, da singoli atti monocratici.
In verità la lettura della norma non sorregge e dà la stura a pericolose interpretazioni estensive.
D’accordo con la migliore dottrina è da ritenere la individuazione dei soggetti abilitati all’accertamento sia possibile solo ad atti normativi generali, con esclusione di singoli atti amministrativi monocratici, includendo però in essi, non solo leggi od atti aventi valore di legge, ma anche norme regolamentari interne ad ogni singolo ente.
In questo senso si è proceduto in molte realtà locali.
Il secondo gruppo di soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni è individuato nell’articolo 13, comma 4, ove si precisa che all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
In questo caso si tratta di organi a competenza generale, la cui individuazione è condizionata dal possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria, per cui si rinvia ad altra trattazione.
Il codice della strada invece concentra l’elencazione dei soggetti abilitati anche all’accertamento delle violazioni stradali nell’articolo 12 alla cui lettura si fa rinvio, includendo in essa anche la figura degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria cui però non è collegato, diversamente da ciò che avviene a livello di legge 689/81, un complesso di poteri investigativi più penetrante.
In questo senso, quindi, la previsione dell’articolo 12 codice della strada prevale sugli omologhi contenuti dell’articolo 13 della legge 689/81.

9.1. I poteri dei soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni

L’articolo 13 prevede quindi due diversi gruppi di soggetti accertatori.
Ai soggetti del primo gruppo riconosce i seguenti poteri di accertamento:

– assumere informazioni
– procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora
– rilievi segnaletici
– rilievi descrittivi
– rilievi fotografici
– ogni altra operazione tecnica
– sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa
– sequestro del veicolo posto in circolazione senza copertura assicurativa o senza carta di circolazione

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Per approfondimenti sul tema:

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

prontuariocds II Edizione aggiornata alla legge 29 luglio 2015, n. 115

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