SANZIONI
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
(M. Marchi) 

14 Gennaio 2016
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La rimozione del veicolo rappresenta una sanzione a contenuto ripristinatorio, applicabile sia per espressa previsione della norma violata, sia quando la sosta vietata reca pericolo o grave intralcio alla circolazione. In alternativa alla rimozione e possibile anche il blocco del veicolo e in tal caso e prevalente la natura sanzionatoria del provvedimento; ovviamente non potrà essere disposto il blocco, ma si applicherà la rimozione, ove la sosta del veicolo rechi pericolo o intralcio alla circolazione. La rimozione o il blocco del veicolo si applicano di diritto, per cui l’eventuale omissione deve essere giustificata dall’agente che ha redatto il verbale.
Procedura in sintesi
a) l’agente su strada redige il verbale di contestazione per la violazione alla quale consegue la sanzione accessoria e annota sul medesimo che il veicolo e stato rimosso, ovvero sottoposto al blocco, oppure indica i motivi che non hanno consentito l’applicazione della sanzione accessoria. Se la rimozione e disposta non perche prevista espressamente dalla norma violata, ma perche il veicolo in divieto di sosta reca pericolo o intralcio, l’agente specifica i motivi della rimozione. L’agente redige il verbale di rimozione, dando atto in particolare dello stato del veicolo; appena rimosso comunica la rimozione via radio alla centrale operativa o ad altro ufficio preposto alla registrazione delle rimozioni. Ove abbia disposto il blocco del veicolo non e necessaria la compilazione di uno specifico verbale; se del caso sottoscriverà la ricevuta del concessionario del servizio….

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