Nell’articolo 37 della bozza (la numerazione potrà certamente subire delle variazioni) troviamo che “Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore. Di particolare rilievo la disposizione di cui al comma 1, che prevede l’installazione, con il consenso dell’assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (c.d “scatola nera” o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo.”
In particolare, si prevede che “Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.”
Le modifiche in corso di introduzione intervengono anche in materia di risarcimento ma quello che ci interessa in questa sede è capire quali saranno i vantaggi della “scatola nera”.
Per la verità non è una novità. Già l’articolo 49 della legge 120/2010 prevedeva che “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.”
La novità consiste:
– nell’estendere la scatola nera a tutti i veicoli (salvo regolamentazioni diverse) e non solo, come prevedeva l’articolo 49 della legge 120/2010 ai veicoli “pesanti”, cioè quegli autoveicoli per i quali non è sufficiente la patente di categoria B;
– nel prevedere che l’impresa assicuratrice pratichi “una riduzione rispetto alle tariffe stabilite”.
Peccato che non sia quantificata la riduzione tariffaria (o sconto).
All’effetto pratico pertanto potrebbe verificarsi che:
– la percentuale di sconto è talmente bassa da sconsigliare il cliente;
– l’impresa assicuratrice, di fatto non applica uno sconto, ma aumenta le tariffe a chi non si rende disponibile ad installare la scatola nera
Staremo a vedere.
Di certo c’è che l’utente della strada, con la scatola nera (almeno quello onesto), viaggerà più tranquillo non più “terrorizzato” da falsi testimoni che compaiono improvvisamente a distanza di tempo. Sarà un incentivo ad una guida più prudente.
Ma allo stesso tempo, per chi non vuol farsi controllare, un incentivo a non installarla o, ancora peggio, a viaggiare senza copertura assicurativa.
Pensiamo comunque, pur nell’incertezza del testo normativo definitivo, che siano più i vantaggi rispetto agli svantaggi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento