Schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013

Alla predisposizione del testo ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali. Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione medesima, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge

Marco Vitali 19 Dicembre 2016
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, lo schema di Linee guida che l’Autorità mette in consultazione ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato).

Alla predisposizione del testo ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali. Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione medesima, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge. Secondo quanto previsto dall’art. 5-bis co. 6, sulle Linee guida dovrà essere sentita anche la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281.

L’istituto dell’accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell’art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all’art. 5-bis, co.3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.

Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, l’Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per l’elaborazione del documento definitivo.

Consulta il testo dello schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico

(fonte: anac)

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