Sconto per le sanzioni non per tutti?

Maurizio Marchi 25 Luglio 2013
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Dalle notizie di stampa sembrava proprio così. Invece non è così: o meglio forse, come dire, quasi sempre, però…
Pur nell’incertezza dovuta alla mancanza del testo ufficiale in approvazione in questi giorni (fiducia alla Camera mercoledì 24 luglio 2013, poi passa sempre per la fiducia al Senato), vediamo di capire, od almeno provarci.
Intanto va detto che non si tratta di un provvedimento ad hoc ma di un emendamento al decreto “del fare”.
Un emendamento che intende premiare chi paga le sanzioni e che, salvo modifiche o “forzature interpretative” dell’ultima ora dovrebbe essere applicato solamente alle violazioni accertate dall’entrate in vigore della legge (che legge ancora non è: come al solito sarà una legge ferragostana, con i funzionari ministeriali impegnati nella predisposizione delle circolari).
Senza entrare nello specifico del provvedimento, va detto che quello che a prima vista sembrava un errore, cioè una lettera “o” anziché una lettera “e” è invece una cosa pensata, ragionata e voluta.
Vale a dire che lo sconto – del 30% sull’importo della sanzione – non è applicabile solamente a chi paga entro 5 gg, ma anche a chi paga entro 60 gg: ma non per tutti.
Tutto chiaro? No? Allora, riproviamoci.
Se hai subito decurtazione di punti nell’ultimo biennio, hai lo sconto del 30% solamente se paghi entro 5 gg.
Se invece non hai subito decurtazione di punti (sempre nell’ultimo biennio), allora hai lo sconto del 30% anche se paghi entro 60 gg.
Da capire, anche se lo immaginiamo ma preferiamo lasciarvi col fiato sospeso ancora per qualche giorno, se al risultato dello sconto del 30% si debba applicare l’arrotondamento all’euro oppure no.
Di certo c’è che, prima di applicare l’eventuale sconto del 30%, è necessario aggiungere l’eventuale maggiorazione di un terzo per le violazioni notturne (art. 195/2-bis cds – dalle 22.01 alle 06.59), l’eventuale raddoppio per le ipotesi che lo prevedono (una per tutte l’art. 142/11 cds), oppure la riduzione della sanzione ad un quarto nell’ipotesi di riattivazione della copertura assicurativa entro i secondi 15 gg decorrenti dalla data di scadenza del contrassegno assicurativo.
Ed il bollo? Direte voi: “che c’azzecca” (per dirla in termini di un noto PM poi politico)? c’azzecca, c’azzecca!!
Come sapete il bollo (recentissimamente aumentato da euro 1,81 ad euro 2,00) sulle quietanze dei pagamenti è dovuto se l’importo supera euro 77,47. E questo bollo, in tanti casi, sarà dovuto a seconda che il cittadino si avvalga della possibilità di pagare con lo sconto oppure no.
Quindi, per farla breve, per capire se l’utente ha diritto allo sconto, nella maggior parte di casi sarà necessario controllare i bollettini di pagamento, tutti, uno ad, uno attivando poi le procedure esecutive (per la metà del massimo meno l’acconto corrispondente al minimo edittale ridotto del 30%), oppure applicando, mi si consenta la battuta “tecniche di negromanzia avanzata”

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