Nei fatti gli approcci a detta problematica con delle Ordinanze Sindacali sono stati di due tipi: il primo con un taglio più legato alla salute pubblica per le possibili interazioni con la pandemia in essere ed il secondo, invece, per contrastare fenomeni di degrado ed insicurezza urbana nonché per tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti.
Testi “unificati”, eccessivamente mischiati/confusi, se da un lato sembrano più forti si ritiene possano, invece, da un punto di vista giuridico/formale, essere più facilmente attaccabili in sede di ricorso amministrativo.
I dispositivi/precetti dei due schemi di Ordinanza Sindacale che verranno pubblicate su questo sito, sono identici, ma ciò non deve trarre in inganno.
Partendo dalla medesima situazione oggettiva e se si effettua, da un punto di vista giuridico/formale ma anche sostanziale, un’accurata istruttoria (differenziata) supportata da specifiche normative sovraordinate e si motiva l’atto in modo consequenziale si può giungere, a volte, al medesimo “ordine” di fare o non fare, anche se si volevano/dovevano tutelare beni giuridici diversi.
Questo approfondimento vuole supportare quanto sopra: un aspetto importante per noi come organo di Polizia è che l’apparato sanzionatorio di queste Ordinanze sia coerente con la normativa/motivazione che nella premessa della stessa abbiamo affermato tutelare detto bene giuridico, mentre per gli uffici Attività Produttive è altrettanto importante la dissertazione sulla necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari dello stesso.
LA PRIMA Ordinanza (S) (CONTINGIBILE ED URGENTE – che quindi può anche non avere la comunicazione dell’avvio del procedimento ai diretti interessati) tutela il bene giuridico “SALUTE PUBBLICA”.
Le eventuali violazioni si ritiene debbano essere punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall’art. 4 del D.L. n° 19/2020, in relazione all’art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato l’art. 2 del D.L. n. 33/2020 come convertito dalla L. 74/2020, con le procedure ivi indicate (pagamento da effettuarsi nei termini previsti dall’art. 202 del Codice della Strada all’Ente da cui dipende l’Organo di Polizia accertatore – per le restanti procedure si rispetta la L. n° 689/1981) che si pone come “norma speciale” rispetto al art. 650 CP utilizzato “classicamente” per punire le Ordinanze Contingibili ed Urgenti.
LA SECONDA Ordinanza (TTR) (NON CONTINGIBILE ED URGENTE, cioè “ORDINARIA” – e che quindi, normalmente, necessita della comunicazione dell’avvio del procedimento ai diretti interessati, comunicazione che può essere però derogata se vi sono particolari esigenze di celerità da ben motivare/giustificare nell’atto) tutela i beni giuridici “TRANQUILLITA’, RIPOSO, QUIETE, AMBIENTE DEI RESIDENTI”, in particolare qualora detti beni vengano messi in crisi da AGGREGAZIONI NOTTURNE.
L’eventuale violazione si ritiene debba essere punita con la sanzione amministrativa prevista esplicitamente dal comma 7-bis.1 dell’art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 con le procedure della L. n° 689/1981.
Visualizza la prima Ordinanza recante “Emergenza epidemiologica COVID19: ulteriori misure per contrastare il contagio nelle zone del centro abitato del Comune di ________ interessate da afflussi particolarmente rilevanti di persone che ivi si assembrano, diverse volte in stato di ebbrezza alcolica, in orario serale e notturno”
Visualizza la seconda Ordinanza recante “Tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché prevenzione di fenomeni di degrado urbano nelle Vie e nelle Piazze del centro abitato del Comune di _______ interessate da afflussi particolarmente rilevanti di persone che ivi si aggregano, diverse volte in stato di ebbrezza alcolica, in orario serale e notturno.”
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