In particolare, in materia di servitù di passaggio, o che implichi il diritto di passaggio, la Suprema Corte ricorda che “l’art. 1064, secondo comma, cod. civ. prevede, in combinato disposto con l’art. 841 cod. civ., che il proprietario dei fondo servente possa chiudere il fondo, purché ne lasci «libero e comodo l’ingresso» al titolare dei fondo dominante, mentre l’art. 1067, secondo comma, cod. civ. stabilisce che «il proprietario dei fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo». Nella giurisprudenza civile, risulta ampiamente condiviso il principio secondo cui, in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario dei fondo servente l’esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto, pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito”.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione 11.10.2016 n.42954
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