A queste domande risponde il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 8/2017.
Ufficio competente
Il Ministero ricorda innanzitutto che per i servizi di cabotaggio (aventi la sede di impresa in uno stato comunitario, non in Italia) la competenza per il rilascio della documentazione è dell’UMC capoluogo di Regione ove il veicolo effettua la prima fermata in territorio italiano.
Per i servizi in connessione (autorizzati a imprese aventi sede in Italia) la competenza è dell’UMC capoluogo di Regione dove ha sede l’impresa titolare.
Documentazione per i servizi di cabotaggio e per quelli in connessione
Si ricorda poi che per i servizi di cabotaggio e per quelli in connessione deve essere rilasciata un’autorizzazione ad hoc (mod. DTT 151) e non è sufficiente l’annotazione sull’autorizzazione relativa al corrispondente servizio internazionale (in particolare considerato che l’autorizzazione può essere rilasciata dallo Stato estero ed è irrituale incidere su un provvedimento non di competenza del Ministero italiano.
Inoltre questo tipo di soluzione rende più agevole il controllo da parte delle forze di Polizia, producendo una documentazione più ordinata e gestibile.
Consulta la circolare n. 8/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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